Il 1º marzo 2024 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (Strategic Technologies for Europe Platform). In data 13 maggio 2024 è stata approvata la nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento.
Obiettivo della STEP è sostenere lo sviluppo e la fabbricazione di tecnologie critiche pertinenti per le transizioni verde e digitale. La STEP sostiene, altresì, gli investimenti volti a rafforzare lo sviluppo industriale e le catene del valore, in modo da ridurre le dipendenze strategiche dell’Unione, consolidare la sovranità e la sicurezza economica dell’Unione e affrontare le carenze di manodopera e di competenze nei settori strategici di interesse. Ciò al fine di garantire miglioramenti in termini di competitività a lungo termine dell’Unione e di resilienza.
Undici programmi e fondi dell’Unione sono pertinenti all’attuazione della STEP: il programma Europa digitale, il Fondo europeo per la difesa, EU4Health, Orizzonte Europa, il Fondo per l’innovazione, InvestEU, il dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché il Fondo di coesione, il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo Plus (FSE +) e il Fondo per una transizione giusta.
Obiettivi STEP
- sostenere lo sviluppo o la fabbricazione di tecnologie critiche in tutta l’Unione, o salvaguardare e rafforzare le rispettive catene del valore;
- affrontare le carenze di manodopera e di competenze essenziali per tutti i tipi di posti di lavoro di qualità a sostegno del primo obiettivo.
Settori tecnologici STEP
- le tecnologie digitali, incluse quelle che contribuiscono ai traguardi e agli obiettivi del programma strategico per il decennio digitale 2030, i progetti multinazionali, quali definiti all’articolo 2, punto 2), della decisione (UE) 2022/2481, e l’innovazione delle tecnologie deep tech;
- le tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette quali definite nel regolamento sull’industria a zero emissioni nette;
- le biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell’elenco dell’Unione dei medicinali critici, e i loro componenti.
La condizione per definire le “tecnologie critiche” può evolversi in funzione dei cambiamenti tecnologici e/o degli sviluppi geopolitici e del commercio internazionale, per cui non sono preclusi sviluppi futuri dell’ambito di applicazione.
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